Rilascio del titolo edilizio e la natura degli atti d’obbligo

Come noto, il tema dell’atti obbligo attiene alla necessità dell’Amministrazione di regolamentare il corretto utilizzo del territorio, attraverso la realizzazione di beni e/o infrastrutture a servizio della collettività, e dall’esigenza del privato di perseguire il proprio interesse mediante provvedimenti concessori. Il contemperamento di queste due necessità viene spesso ottenuto mediante la stipulazione di cd. convenzioni, previste e disciplinate dall’art. 11 della L. 241 del 1990.

Gli accordi urbanistici rappresentano un elemento essenziale nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni amministrative, individuando gli obblighi a carico il privato per la realizzazione di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria incidenti sulle aree in cui sorgerà la nuova opera edilizia.

Con la recente pronuncia n. 579 del 19 gennaio 2021, il Consiglio di Stato definisce la natura degli atti d’obbligo in ambito urbanistico-edilizio affermando che l’accordo, stipulato tra un Comune e un privato costruttore, con il quale questi, al fine di conseguire il rilascio di un titolo edilizio, si obblighi ad un dare o un facere determinati nei confronti dell’ente pubblico (quale, ad esempio, la destinazione di un’area ad uno specifico uso, cedendola), non costituisce un contratto di diritto privato, ma neppure ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 11 della Legge n. 241 del 1990 individua nel procedimento la sede tipica in cui l’autonomia negoziale si adegua ai limiti derivanti dalla potestà amministrativa per il perseguimento dell’interesse pubblico.

L’accordo viene quindi assimilato all’accettazione della proposta pubblica, in quanto finalizzato a perseguire gli obiettivi urbanistici del Comune, ovvero al contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, ovvero ancora ad un mero atto negoziale, funzionale alla definizione consensuale del contenuto del provvedimento finale, che si iscrive nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio ed è dallo stesso recepito.

Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, l’atto d’obbligo, seppur riconducibile al modulo negoziale, non si esaurisce in esso, ma rimane un elemento cd. accidentale del titolo edilizio promanato dall’amministrazione ed in esso resta inglobato.

Sul tema si segnalano le seguenti pronunce:

– Consiglio di Stato, sez. II, 19 gennaio 2021, n. 579

– Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 novembre 2013, n. 5628

– Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2012, n. 28

– Cassazione civile, Sez. II, 06 febbraio 2013, n. 2835

– Cassazione civile, Sez. I, 21 ottobre 2011, n. 21885

– Cassazione civile, Sez. Un., 20 aprile 2007, n. 9360

– Cassazione civile, Sezioni unite, 11 luglio 1994, n. 6527