Il condono tributario non esclude il diritto al rimborso


Con la sentenza del 4 maggio 2021, n. 11589 la Corte di Cassazione conferma il principio secondo cui il condono non influisce di per sé sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata. 

Infatti, secondo l’orientamento consolidato, l’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso né gli è inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto al rimborso, in quanto il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio.

Ciò segue l’interpretazione della disposizione contenuta nel comma 9, dell’art. 9 della L. n. 289 del 2002, secondo cui “La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini (…) dell’imposta sul valore aggiunto”, che va, appunto, intesa nel senso che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, ma l’Ufficio ha il potere di contestare il credito.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale, che ha affermato che la norma in questione “va intesa nel senso che il condono non influisce di per sé sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata» e di rigettarla, ove sia invece infondata”. Inoltre, il successivo comma 10 lett. a) in base al quale il perfezionamento della procedura comporta la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario, va intesa nel senso che quel perfezionamento “preclude bensì l’accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti”.

Per approfondimenti sul tema si segnalano anche le seguenti pronunce:

  • Corte Cost., Ordinanza 27 luglio 2005, n. 340;
  • Cass. civ. sez. V, Sentenza 8 aprile 2015, n. 6982;
  • Cass. civ. sez. V, Sentenza 26 settembre 2014, n. 20433;
  • Cass. civ. sez. VI, Ordinanza 10 febbraio 2012, n. 1967;
  • Cass. civ. sez. V, Sentenza 12 gennaio 2009 n. 375;
  • Cass. civ. sez. V, Sentenza 8 settembre 2008, n. 22559;
  • Cass. civ. sez. V, Sentenza 16 febbraio 2007, n. 3682.