Abbandono di rifiuti e soggetti obbligati alla bonifica

Per imporre a carico di un soggetto la rimozione dei rifiuti abbandonati, la Pubblica Amministrazione deve accertare e dimostrare la sua responsabilità diretta nel fatto dell’abbandono, non potendo rilevare alcuna responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile. Pertanto, non può essere imposto l’obbligo della bonifica, rimozione o smaltimento dei rifiuti abbandonati per il solo fatto di essere proprietari o gestori del fondo in cui si è verificato l’abbandono, ma è necessario che l’Amministrazione ricerchi e individui il diretto responsabile.

Infatti, in base al principio di origine comunitaria ripreso dalla normativa nazionale (art. 3-ter Codice dell’Ambiente) secondo cui “chi inquina paga”, non può essere imposto ai privati il costo per lo smaltimento dei rifiuti se non vi è un “ragionevole legame con la produzione dei rifiuti medesimi”.

Più in particolare, dall’art. 192, comma 3 del Codice dell’Ambiente si possono trarre i seguenti principi:

  1. Il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti deve provvedere alla relativa rimozione;
  2. Non sussiste alcuna responsabilità oggettiva per l’abbandono dei rifiuti a carico del proprietario, o di coloro che hanno disponibilità dell’area;
  3. Il proprietario dell’area (o chi ne ha la disponibilità) è responsabile in solido solo se l’abbandono dei rifiuti gli è imputabile a titolo di dolo o colpa.

Peraltro, il proprietario dell’area può essere ritenuto responsabile a titolo di colpa omissiva, cioè per l’omissione delle cautele e degli accorgimenti raccomandati dall’ordinaria diligenza per garantire un’adeguata custodia e protezione dell’area e per impedire che su di essa possano essere depositati i rifiuti.

Anche il proprietario-locatore deve vigilare sull’attività posta in essere dal conduttore e deve intervenire ove venga a conoscenza di episodi di abbandono di rifiuti sulla sua proprietà, attivandosi per prevenirli, anche informando le competenti autorità.

Per cui, in ultima analisi, quando non è stato individuato il soggetto responsabile dell’inquinamento, né tanto meno possa essere ritenuto responsabile il proprietario dell’area e lo stesso abbia provveduto ai dovuti accorgimenti, allora le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dall’Amministrazione competente.

Sul tema si segnalano le seguenti pronunce:

– Tar Calabria, sez. I, 15 febbraio 2021, n. 309;

– Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 gennaio 2021, n. 3

– Tar Emilia-Romagna, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 45

– Tar Campania, Napoli, sez. V, 26 gennaio 2021, n. 533

– Tar Veneto, Venezia, sez. II, 5 maggio 2020, n. 403

– Consiglio di Stato sez. V, 24 gennaio 2020, n. 592

– Consiglio di Stato, sez. V, 8 luglio 2019, n. 4781

– Tar Campania, sez. II, 9 aprile 2019, n. 587

– Consiglio di Stato sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3430

– Consiglio di Stato sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672

– Consiglio di Stato sez. V, 7 giugno 2017, n. 2724

– Tar Sicilia, sez. I, 21 novembre 2016, n. 2675

– Consiglio di Stato sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786

– Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 settembre 2013, n. 21

– Consiglio di Stato sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 84

– Cassazione civile, sez. Unite 25 febbraio 2009, n. 4472